Il 26 ottobre 2026, l’Office of the Comptroller of the Currency ha incoraggiato le banche comunitarie a valutare la possibilità di diventare emittenti di stablecoin di pagamento ai sensi delle nuove norme OCC sulle stablecoin. L’invito fa seguito alla finalizzazione, il 21 ottobre, del quadro normativo da parte del regolatore, che attua il Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, noto come GENIUS Act.
Le norme OCC sulle stablecoin aprono una strada alle banche comunitarie
In un post su X, l’OCC ha dichiarato di incoraggiare lo sviluppo di capacità di emissione di stablecoin di pagamento nel settore bancario comunitario.
«Si incoraggiano le banche comunitarie interessate a valutare la possibilità di presentare domanda per diventare, o far diventare una controllata, un emittente autorizzato di stablecoin di pagamento, a seconda dei casi», ha dichiarato il regolatore.
L’invito non costituisce un’autorizzazione per le singole banche a iniziare a emettere token. Indica alle istituzioni interessate il quadro normativo per gli emittenti autorizzati, che stabilisce i requisiti per gli emittenti di stablecoin di pagamento soggetti alla giurisdizione dell’OCC.
Entrata in vigore a gennaio, tempistiche per le domande ancora da definire
L’ annuncio della norma definitiva dell’OCC conferma che sia la norma sia il GENIUS Act entreranno in vigore il 18 gennaio 2027. Il quadro normativo riguarda gli emittenti autorizzati di stablecoin di pagamento e gli emittenti esteri soggetti alla giurisdizione dell’OCC, oltre a determinate attività di custodia svolte da entità sottoposte alla vigilanza dell’OCC.
I requisiti riguardano la copertura con riserve, il rimborso e la gestione dei rischi. Le norme relative al Bank Secrecy Act, alla lotta al riciclaggio di denaro e alle sanzioni saranno trattate separatamente, in coordinamento con il Department of the Treasury.
L’OCC ha dichiarato che annuncerà separatamente quando inizierà ad accettare ed esaminare le domande e le richieste di deroga dei potenziali emittenti. L’avvio della procedura di domanda resta quindi una fase distinta dall’incoraggiamento del regolatore affinché le banche comunitarie partecipino.
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